Marco Melgrati, presidente di Forza Italia in Regione Liguria
Melgrati: l’unica strada possibile sembra essere la
Variante Urbanistica con l’applicazione
dell’art. 78 comma 3 della Legge Regionale 6 giugno 2008
n. 16 “disciplina dell’attività edilizia”
coordinata con la Legge Regionale 5
aprile 2012 n. 9 “
"Dopo la presentazione in VI
Commissione Urbanistica da parte dell’assessore Gabriele Cascino della modifica
alla legge Regionale 24/01, detta dei Sottotetti, sembrerebbe essere persa ogni
speranza per sanare il problema di Villanova d’Albenga ex lege.” Lo fa sapere
il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Marco Melgrati, che
continua: “la via che sommessamente avevo indicato, e cioè quella di estendere la legge dei sottotetti ad un
periodo posteriore alla data di applicazione della norma, cioè l’ottobre del
2001, quindi portarla al 31.12.2012, è stata esclusa dall’assessore per
due motivi: il primo è che non è “politically correct” e quindi non
percorribile dalla Giunta di
Sinistra-Centro della Regione Liguria; la seconda è che, nel caso di Villanova
d’Albenga, i sottotetti eccedono la quota del 20% prevista come ampliamento per
rimanere nella fattispecie della tipologia di intervento urbanistico edilizio della “ristrutturazione edilizia” prevista dall’art. 10 della Legge Regionale
16/08 come modificato dalla L.R. 9/12. Infatti, per fare un esempio, se
l’indice territoriale dava la possibilità di costruire 60 mq., il sottotetto è
stato approvato per altri 60 mq., mentre potevano al massimo essere 12 mq.
dichiarati agibili, pari al 20% di mq. 60.
Comunque la normativa nazionale con il Testo Unico, quando parla di
Ristrutturazione Edilizia con incremento volumetrico, non si riferisce ad
una quota fissa (fino al 20%), come previsto dalla Legge Regionale 16 e sue
modificazioni, ma l’accezione usata è il “modesto incremento”, che
comunque potrebbe dare adito a ulteriori contestazioni.”
“Quindi, l’unica strada percorribile è una variante urbanistica, in applicazione dell’art. 78 della predetta
legge Regionale, che consente per il solaio sovrastante l’ultimo piano, nel
nostro caso unico piano, al comma 3, riferito alle altezze: Negli interventi di nuova costruzione,
laddove il solaio sovrastante l’ultimo piano dell’edificio o una sua porzione
non sia orizzontale, l’altezza media interna netta – da intendersi come
distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano
tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso del solaio stesso –
non può essere inferiore a 2,30 metri per i locali destinati ad abitazione,
riducibili a 2,10 metri per i locali accessori e di servizio. L’altezza della
parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso
abitazione e 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio”, di fatto consentendo una minore altezza “legittima” rispetto alla media dei m. 2,70 per l’ultimo piano delle costruzioni.
“Appare ovvio,” continua il capogruppo di Forza
Italia, “che questa norma abbisogna di indici di costruzione, in quanto
classificata “nuova costruzione”,
ancorché riduca le altezze per “l’ultimo piano” a quelle previste dalla legge
dei sottotetti, ma in forza dell’art. 78 della L.R. 16, e quindi nella
fattispecie di Villanova. Si rende necessaria una variante che giustifichi
l’intervento, in considerazione del fatto che le altezze sono state ridotte
rispetto a quelle previste dal Piano Regolatore per conformare la costruzione
ad una tipologia migliorativa, che
recuperi l’indice da altre zone di Piano Regolatore. Va da sé che l’indice
sarà di privati e che dovrà essere acquistato da chi ha queste situazioni allo
stato illegittime, e che il prezzo non potrà essere “politico”.”
“Ad oggi”, conclude Melgrati, “se si introducesse solamente l’estensione del limite
temporale della Legge 24/01 al 31.12.2012, tutte
queste situazioni sarebbero sanate. Ma, come già detto, non c’è la volontà
politica e soprattutto mi rendo conto che questo è contraddetto dal limite del
20% dell’art. 10 della L. Reg. 16, per la ristrutturazione (che non fa scattare
la Nuova Costruzione) e dalle numerose sentenze emesse dal TAR Liguria in
materia di sottotetti, che confliggono con l’interpretazione data dal
Legislatore Regionale ligure circa la differenza della sagoma e l’incremento del
volume per gli interventi considerati ristrutturazioni
edilizie”
Genova, 15.12.2013.
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