Marco Melgrati consigliere regionale, provinciale e comunale di Alassio
Qui di seguito il testo della
pregiudiziale:
- Pregiudiziale al Punto 8 all’oggetto: Variante art. 44 della Legge Urbanistica Regionale n° 36/97 relativa al Distretto Dt3 Zona C2 5, C2 8 ed Ambito Ar 8 Zona C2 6 del P.U.C. Vigente.
Premesso che
- al fine della realizzazione dell’intervento in oggetto, la società
Yarpa Investimenti SGR s.p.a., ha ormai da tempo, predisposto lo Studio Organico d’Insieme della zona
C2,5, come previsto dal P.u.c. di Alassio, strumento urbanistico (S.o.i. con
valore di S.a.u.) da tempo approvato
sia dalla Commissione Edilizia sia dalla Commissione Locale per il Paesaggio
del Comune di Alassio;
- questa variante, proposta per le zone collinari relative al Distretto
Dt3 Zona C2 5, C2 8 ed Ambito Ar 8 Zona C2 6, di fatto è stata commissionata
“ad personam” per “colpire” l’intervento in zona C2 5 di proprietà della Soc.
Yarpa Investimenti SGR S.p.a., in quanto nelle altre due zone di Piano non
sono stati presentati progetti presso il Comune di Alassio, e le norme specifiche
e puntuali della variante sono state confezionate sul progetto presentato, e
questo “fumus persecutionis” si può evincere chiaramente da numerosi articoli
di stampa, relativi alla promessa elettorale di questo Sindaco e questa
Amministrazione di ridurre in maniera radicale i volumi della zona di Madonna
delle Grazie, fino a configurare l’ipotesi di reato di “voto di scambio”,
mentre mai negli articoli di stampa si era parlato di altre zone urbanistiche,
e segnatamente le C2 8 e C2 6, inserite per gettare del “fumo negli
occhi”;
- che questa amministrazione, con delibera di giunta, peraltro illegittima,
aveva dato mandato all’Assessore Bogliolo di far modificare il P.t.c.p.
Regionale, come si può evincere dal verbale dell’audizione dello stesso
Assessore Bogliolo in VI Commissione Consiliare Regionale Territorio e
Ambiente, modifica non legittima in quella fase di approvazione del P.t.c.p., e
che in maniera pretestuosa dalla Commissione Edilizia del Comune di Alassio è
stata più volte rinviata la pratica, con richieste a loro volta illegittime,
come quella della Commissione
Locale per il Paesaggio del Comune di Alassio, espresso con verbale n. 18 del
21.07.2011, dove si paventava il ricorso alla assogettabilità dell’intervento alla Valutazione di Impatto
Ambientale regionale (VIA) e alla assogettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 30.12.98 n. 38,
allegato 3.10b, come modificato e integrato dall’art. 46 L.R. 10/2008 e dal
D.M. Ambiente n. 4/2008 e n. 128/2010, richiesta ritenuta non ricevibile perché
l’intervento non assoggettabile per quantità e qualità dal Dipartimento
Ambiente, Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione Liguria, come l’Ufficio Tecnico non poteva non
sapere,
- e che in particolare, l’istanza inerente il “Lotto 1”
dell’intervento risale al 5 novembre 2010 e quella inerente il “Lotto 2”,
presentata una prima volta il 13 dicembre 2010 e parrebbe illegittimamente
denegata, e per questo provvedimento è pendente ricorso al TAR della
Liguria,
- che è stata nuovamente presentata la pratica (il progetto) in data 6
dicembre 2011, e che non si ancora concluso l’iter della stessa;
- che è stato presentato da altro soggetto proprietario di un lotto,
che chiameremo lotto 3 (proprietà De Coll e Macchi), nella medesima
zona, e anche questo procedimento amministrativo relativo al rilascio del
permesso di costruire non risulta ancora definito;
- che l’art. 45 della Legge Regionale 36/97 dispone, con
riguardo a P.u.c. ultradecennali, come quello di Alassio, un dovere di
verifica di adeguatezza e precisa che, ove la relativa deliberazione Consiliare
(che va adottata entro il semestre precedente la scadenza del termine
decennale) “accerti la totale inadeguatezza del piano” il Comune “deve
procedere alla formazione di un nuovo piano nei modi e nei termini indicati
dall’art. 46”. Solo ove l’Amministrazione accerti la parziale inadeguatezza, il
Comune deve (e può) procedere secondo quanto stabilito dal medesimo articolo”
44 e quindi apportare le coerenti varianti.
E’ quindi certo che il Comune, se -trascorsi dieci anni- non procede
alla verifica di adeguatezza del PUC nel rispetto dell’art. 45 della legge
urbanistica Regionale NON PUO’ apportare alcuna variante al PUC, ai sensi
dell’art.44.
Poiché il Comune NON ha proceduto ad effettuare la verifica di
adeguatezza esso non può deliberare alcuna variante e la procedura avviata con
la pubblicazione del bando 25 gennaio 2012 è illegittima e contra-legem. Essa costituisce
inoltre sperpero di denaro pubblico.
- Che la soc. Yarpa Investimenti SGR s.p.a., ha presentato, in data
20.03.2012, formale diffida all’Amministrazione dall’assumere iniziative atte a
delegittimare i presupposti normativi sulla base dei quali i suddetti progetti
sono stati predisposti o a modificare, in senso preclusivo o limitante, il
quadro normativo e regolamentare locale di riferimento.
- Che ci risulta che, come preannunciato nella diffida, in caso di
approvazione di questa variante, la Società Yarpa Investimenti SGR s.p.a.,
si vedrebbe costretta
ad assumere ogni iniziativa per la tutela, anche in sede risarcitoria, dei diritti
ed interessi dei suoi soci e sottoscrittori, per gli eventuali danni
economici ai Consiglieri Comunali che avessero approvato questa variante
ritenuta illegittima, che comporta danno economico alla proprietà, non solo per gli
investimenti dedicati in questi anni al progetto, ma soprattutto per la mancata
valorizzazione della sua proprietà conseguente all’attuazione del progetto, che
la vigente normativa consente.
Per Questi Motivi
Si chiede il ritiro della delibera.
Nel caso che questa pregiudiziale non venga accolta, si chiede che
venga trasmessa con urgenza la stessa pregiudiziale, con
allegata la variante in oggetto, alla Procura della Repubblica, alla Provincia
di Savona, alla Regione Liguria, alla Corte dei Conti della Liguria.

Nessun commento:
Posta un commento