L'ex assessore Franco Boggiano
Ho avuto notizia
tramite stampa locale dell'archiviazione da parte della Corte dei Conti della
questione "Indennità".
Ritengo quindi doveroso
un mio intervento poiché l'argomento è stato da me sollevato in Amministrazione
nella veste di Assessore.
Bene, per la massima
chiarezza e comprensibilità anche da parte di chi non ha seguito la vicenda
dall'inizio, evidenzio che "l'incomprensione" è relativa alla
maggiorazione sulle indennità di base, di una quota discrezionale, applicata
dal Comune di Alassio, nella misura massima consentita del 15%.
La norma che prevedeva
la possibilità di applicare tale maggiorazione è stata abrogata con legge
133/2008.
Fatte queste dovute
premesse veniamo ora ad esaminare i vari pronunciamenti sullo specifico, da
parte di diversi organi:
CORTE DEI CONTI, Sez.
Contr. Veneto, pareri n° 11 e 21 del 2008..."la facoltà di incrementare le
misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza non è più ammessa
dopo la soppressione del comma 11 dell'art. 82 del T.U. che la prevedeva,
disposta dall'art. 76, comma 3 del D.L. 112/2008, convertito in legge
133/2008...con la seguente ulteriore precisazione: "gli incrementi
deliberati prima dell'entrata in vigore di tali norme possono essere applicati
fino alla conclusione del mandato della Giunta o del Consiglio che li hanno
approvati", quindi per Alassio fino al maggio 2011!
MINISTERO DELL'INTERNO
- parere 20 gennaio 2009 n. 15900/TU/82: "dalla data di entrata in vigore
del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per
la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000"...
CORTE DEI CONTI
LOMBARDIA (adunanza 22/09/09 n° 665/2009/PAR) che in merito agli incrementi
discrezionali "de quo" così si esprime:..."la stessa natura
delle delibere, la cui efficacia dovrebbe permanere fino alla formulazione di
una nuova espressione di volontà della Giunta ovvero fino all'elezione di un
nuovo organo collegiale, circostanza che implica la necessità comunque di una
ulteriore delibera, quantomeno ricognitiva"... E' del tutto evidente che
con la deliberazione ricognitiva si deve procedere alla verifica di tutte le
condizioni a base per la determinazione delle indennità. Inoltre, per quanto
riguarda il Comune di Alassio ritengo doveroso ricordare il suggerimento della
Dirigente competente approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 88 del 05/10/12,
cui la Giunta avrebbe da tempo dovuto dare attuazione.
CORTE DEI CONTI Sez.
Contr. Toscana - parere 23 Ottobre 2012 (recentissimo)....."pertanto, a
decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 76 c. 3 del
D.L. 25 giugno 2008 è venuta meno la possibilità precedentemente conferita agli
enti locali di corrispondere incrementi sulla misura delle indennità di
funzione"..
che si sono espressi
con adeguate, approfondite e pertinenti motivazioni.
Sono a conoscenza, per
una mia indagine su un consistente numero di Comuni di pari fascia e importanza
turistica, che gli stessi si sono adeguati alla normativa da me citata e che,
conseguentemente, corrispondono indennità sensibilmente inferiori a quelle
erogate dal Comune di Alassio.
Da Alassio2011.blogspot.it del 05 Gennaio 2012

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