sabato 5 gennaio 2013

Alassio - Leggiamo sul blog "Alassio2011" e riteniamo opportuno rilanciare: Ho avuto notizia tramite stampa locale dell'archiviazione da parte della Corte dei Conti della questione "Indennità". (di Franco Boggiano)

L'ex assessore Franco Boggiano


FRANCO BOGGIANO  - ALASSIO -
Ho avuto notizia tramite stampa locale dell'archiviazione da parte della Corte dei Conti della questione "Indennità".

Ritengo quindi doveroso un mio intervento poiché l'argomento è stato da me sollevato in Amministrazione nella veste di Assessore.

Bene, per la massima chiarezza e comprensibilità anche da parte di chi non ha seguito la vicenda dall'inizio, evidenzio che "l'incomprensione" è relativa alla maggiorazione sulle indennità di base, di una quota discrezionale, applicata dal Comune di Alassio, nella misura massima consentita del 15%.
La norma che prevedeva la possibilità di applicare tale maggiorazione è stata abrogata con legge 133/2008.

Fatte queste dovute premesse veniamo ora ad esaminare i vari pronunciamenti sullo specifico, da parte di diversi organi:

CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Veneto, pareri n° 11 e 21 del 2008..."la facoltà di incrementare le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza non è più ammessa dopo la soppressione del comma 11 dell'art. 82 del T.U. che la prevedeva, disposta dall'art. 76, comma 3 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008...con la seguente ulteriore precisazione: "gli incrementi deliberati prima dell'entrata in vigore di tali norme possono essere applicati fino alla conclusione del mandato della Giunta o del Consiglio che li hanno approvati", quindi per Alassio fino al maggio 2011!

MINISTERO DELL'INTERNO - parere 20 gennaio 2009 n. 15900/TU/82: "dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000"...

CORTE DEI CONTI LOMBARDIA (adunanza 22/09/09 n° 665/2009/PAR) che in merito agli incrementi discrezionali "de quo" così si esprime:..."la stessa natura delle delibere, la cui efficacia dovrebbe permanere fino alla formulazione di una nuova espressione di volontà della Giunta ovvero fino all'elezione di un nuovo organo collegiale, circostanza che implica la necessità comunque di una ulteriore delibera, quantomeno ricognitiva"... E' del tutto evidente che con la deliberazione ricognitiva si deve procedere alla verifica di tutte le condizioni a base per la determinazione delle indennità. Inoltre, per quanto riguarda il Comune di Alassio ritengo doveroso ricordare il suggerimento della Dirigente competente approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 88 del 05/10/12, cui la Giunta avrebbe da tempo dovuto dare attuazione.

CORTE DEI CONTI Sez. Contr. Toscana - parere 23 Ottobre 2012 (recentissimo)....."pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 76 c. 3 del D.L. 25 giugno 2008 è venuta meno la possibilità precedentemente conferita agli enti locali di corrispondere incrementi sulla misura delle indennità di funzione"..

che si sono espressi con adeguate, approfondite e pertinenti motivazioni.

Sono a conoscenza, per una mia indagine su un consistente numero di Comuni di pari fascia e importanza turistica, che gli stessi si sono adeguati alla normativa da me citata e che, conseguentemente, corrispondono indennità sensibilmente inferiori a quelle erogate dal Comune di Alassio.

Ora, a parte la riserva di verificare le motivazioni adottate dalla Corte dei Conti della Liguria, viene d'obbligo chiedersi se le leggi in Italia debbano essere applicate uniformemente e se in particolare un Partito con forti riferimenti ai valori di uguaglianza, solidarietà e con  forte radicamento nel tessuto sociale come il PD, cui sono iscritto dalla sua nascita, e nei cui ideali mi sono sempre riconosciuto non debba attivarsi in maniera concreta per l'attuazione pratica di detti principi.


Da Alassio2011.blogspot.it  del 05 Gennaio 2012

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