Il consigliere regionale, provinciale e comunale Marco Melgrati coglie un'altra
vittoria "tecnica",
d'altronde svolgendo l'attività di architetto e progettista,
vittoria "tecnica",
d'altronde svolgendo l'attività di architetto e progettista,
"mastica" bene la materia di questa contesa
Melgrati: quando avevamo presentato la
pregiudiziale
ai sensi dell’art. 45 della Legge Regionale 36/97
avevamo ragione
noi !!!!
Nel Consiglio Comunale del 21 di
maggio avevo preparato una pregiudiziale da far leggere ai Consiglieri del mio
gruppo, Villani e Vinai, prima della trattazione del punto 8 dell’O.d.G. della
variante urbanistica ex art. 44 L.R. 36/1997.
Questa delibera era stata
proposta dalla Amministrazione allo scopo di ridurre i volumi in loc. Madonna
delle Grazie, su un terreno di proprietà della Soc. Yarpa Investimenti SGR S.p.a. Fondo Nettuno e di
altri due proprietari, il dott. Macchi e l’ing. De Coll, tutti e tre i
lotti interessati da progettazioni in corso, e di altre due aree
marginali, non interessate da progettazioni in corso.
Avevo ritenuto
mio dovere trasmettere un esposto denuncia, a mia firma, in quanto non
ritenevo e non ritengo di dovermi far intimorire dalle aggressioni
verbali portate in aula contro miei colleghi di minoranza dal Sindaco e
dell’Assessore Bogliolo, che hanno accusato gli stessi di “RICATTO”
all’Amministrazione. L’intento della pregiudiziale, peraltro preparata
letta, discussa ed esaminata in una riunione di minoranza propedeutica al
Consiglio Comunale, alla presenza di Angelo Vinai e Luca Villani, e di
fatto dimostratasi CORRETTA,
era solamente quello di non far compiere al Consiglio Comunale un
atto illegittimo.
Infatti, a mente
dell’art. 45 L.R. 36/1997, Legge Urbanistica Regionale in Vigore, lo
stesso dispone, con riguardo ai PUC
ultradecennali come è quello di Alassio, un dovere di verifica di adeguatezza e
precisa che, ove la relativa deliberazione consiliare (che va adottata entro il
semestre precedente la scadenza del termine decennale) “accerti la totale inadeguatezza del piano” il Comune “deve procedere alla formazione di un nuovo
piano nei modi e nei termini indicati dall’articolo 46”. Solo ove
l’Amministrazione accerti la parziale inadeguatezza, il Comune deve (e può)
procedere “secondo quanto stabilito dal
medesimo articolo 44” e quindi apportare coerenti varianti.
Essendo cosa acclarata
che il Comune di Alassio, trascorsi 10
anni dalla data di approvazione del Piano, non ha proceduto alla verifica di
adeguatezza del PUC nel rispetto dell’art. 45 della legge urbanistica regionale
non poteva apportare alcuna variante al PUC, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 44 L.R. 36/1997.
Non avendo
provveduto il Comune di Alassio ad effettuare la verifica di adeguatezza esso
non poteva deliberare alcuna variante; ne consegue che la procedura avviata con
la pubblicazione del bando del 25 gennaio 2012 e la approvazione in Consiglio
Comunale del 21.03.2012 è illegittima e contra legem.
Avevo ritenuto
mio Dovere inviare questo esposto-denuncia alla Provincia di Savona, che
esercita funzioni di controllo sulle varianti ex art. 44 della L.R. 36/1997,
per conoscenza alla Regione Liguria e alla Corte dei Conti, per ravvisare la
illegittimità e contra legem della
predetta variante; in questo caso, la delibera di affidamento della stessa ai
professionisti incaricati, in assenza di una delibera del Consiglio Comunale
che dimostri l’inadeguatezza del Piano Urbanistico Comunale, nei termini
previsti dalla stessa Legge Regionale 36/1997 all’art.45, costituirebbe
sperpero di denaro pubblico, e quindi soggetta alle reprimende della
Magistratura Contabile.
Vedo che
qualcuno è intervenuto per fermare una procedura illegittima, e si cerca di
correre ai ripari; appariva strano che gli uffici, la Dirigente arch. Lavagno,
la dott.ssa Clara Oliveri, che ha redatto la variante, che dopo l’esperienza
maturata in Regione come Dirigente, avrebbe dovuto annotare la bontà e la
esattezza della pregiudiziale non abbiano fermato in allora la delibera; la
stessa Dott.ssa Clara Oliveri che, quando era dirigente della Regione, aveva
approvato questo Piano Urbanistico Comunale; appare strano fare una
verifica di adeguatezza dopo aver già redatto una variante; si cuce il vestito
intorno all’intervento voluto!!! segnalerò questa ulteriore evoluzione dei
fatti alla Procura della Repubblica.
Personalmente
ritengo, al di là delle valutazioni di opportunità sui volumi approvati dal
P.u.c. di Alassio, che questa variante, proposta per le zone collinari relative
al Distretto Dt3 Zona C2 5, C2 8 ed Ambito Ar 8 Zona C2 6, di fatto è stata
commissionata “ad personam” per “colpire” l’intervento in zona C2 5 di
proprietà della Soc. Yarpa Investimenti SGR S.p.a., in quanto nelle
altre due zone di Piano non sono stati presentati progetti presso il Comune di
Alassio, e le norme specifiche e puntuali della variante sono state
confezionate sul progetto presentato, e questo “fumus persecutionis” si
può evincere chiaramente da numerosi articoli di stampa, relativi alla promessa
elettorale di questo Sindaco e questa Amministrazione di ridurre in maniera
radicale i volumi della zona di Madonna delle Grazie, mentre mai negli articoli
di stampa si era parlato di altre zone urbanistica, e segnatamente le C2
8 e C2 6, inserite per gettare del “fumo negli occhi”.
Al di la e al di sopra di queste considerazioni, rimane
il fatto che è stato fatto un grave errore di procedura, un errore clamoroso, e
si è sbeffeggiata e aggredita verbalmente la minoranza, minacciandola di
denuncia, quando ha fatto notare l’irregolarità della pratica.
Invece questa
procedura si è dimostrata errata, e questo ulteriore episodio ci conforta
ulteriormente sulla volontà della giunta di perseguire “ad personam” un
intervento previsto dal 2001 dal Piano Urbanistico Comunale, peraltro
approvato dal Sindaco Avogadro, ora pentito, già previsto nel Piano
Regolatore adottato nel 1999 dalla giunta di Sinistra (socialisti e comunisti),
e presente come volumetria nel Piano Regolatore Generale approvato nel 1978.
Esprimiamo
inoltre perplessità sul fatto che in una unica delibera del Consiglio di
martedì 24 luglio sono presenti contemporaneamente: la verifica di
adeguatezza, la contestuale adozione di varianti ex art. 44, che reitera quelle
illegalmente adottate in precedenza, e la revoca delle delibere illecitamente
adottate in precedenza, in quanto prive della propedeutica Verifica di
Adeguatezza prevista dalla L.R. 36/1997.
Comunque una
marcia indietro dell’amministrazione, questa volta DOVUTA per questioni di
procedura urbanistica, peraltro da me sottolineato fortemente; di fatto
l’ennesima figura da cioccolatai di questa amministrazione di improvvisati e
pasticcioni.
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