mercoledì 18 luglio 2012

Alassio - Revocata la delibera di Consiglio Comunale della Soc. Yarpa per la mancanza della verifica di adeguatezza. Ancora una prova di improvvisazione e pressapochismo della Giunta di Sinistra di Alassio guidata dal sindaco Roberto Avogadro





Il consigliere regionale, provinciale e comunale Marco Melgrati coglie un'altra 
vittoria  "tecnica",
d'altronde svolgendo l'attività di architetto e progettista, 
"mastica" bene la materia di questa contesa


Melgrati: quando avevamo presentato la pregiudiziale 
ai sensi dell’art. 45 della Legge Regionale 36/97 
avevamo ragione noi !!!!


Nel Consiglio Comunale del 21 di maggio avevo preparato una pregiudiziale da far leggere ai Consiglieri del mio gruppo, Villani e Vinai, prima della trattazione del punto 8 dell’O.d.G. della variante urbanistica ex art. 44 L.R. 36/1997.
Questa delibera era stata proposta dalla Amministrazione allo scopo di ridurre i volumi in loc. Madonna delle Grazie, su un terreno di proprietà della Soc. Yarpa  Investimenti SGR S.p.a. Fondo Nettuno e di altri due proprietari, il dott. Macchi e l’ing. De Coll, tutti e tre i lotti interessati da progettazioni in corso, e di altre due aree marginali, non interessate da progettazioni in corso.
Avevo ritenuto mio dovere trasmettere un esposto denuncia, a mia firma, in quanto non ritenevo e non ritengo di dovermi far intimorire dalle aggressioni verbali portate in aula contro miei colleghi di minoranza dal Sindaco e dell’Assessore Bogliolo, che hanno accusato gli stessi di “RICATTO” all’Amministrazione. L’intento della pregiudiziale, peraltro preparata letta, discussa ed esaminata in una riunione di minoranza propedeutica al Consiglio Comunale, alla presenza di Angelo Vinai e Luca Villani, e di fatto dimostratasi CORRETTA,  era solamente quello di non far compiere al Consiglio Comunale un atto illegittimo.
Infatti, a mente dell’art. 45 L.R. 36/1997, Legge Urbanistica Regionale in Vigore, lo stesso  dispone, con riguardo ai PUC ultradecennali come è quello di Alassio, un dovere di verifica di adeguatezza e precisa che, ove la relativa deliberazione consiliare (che va adottata entro il semestre precedente la scadenza del termine decennale) “accerti la totale inadeguatezza del piano” il Comune “deve procedere alla formazione di un nuovo piano nei modi e nei termini indicati dall’articolo 46”. Solo ove l’Amministrazione accerti la parziale inadeguatezza, il Comune deve (e può) procedere “secondo quanto stabilito dal medesimo articolo 44” e quindi apportare coerenti varianti.
Essendo cosa acclarata che il Comune di Alassio, trascorsi 10 anni dalla data di approvazione del Piano, non ha proceduto alla verifica di adeguatezza del PUC nel rispetto dell’art. 45 della legge urbanistica regionale non poteva apportare alcuna variante al PUC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 L.R. 36/1997.
Non avendo provveduto il Comune di Alassio ad effettuare la verifica di adeguatezza esso non poteva deliberare alcuna variante; ne consegue che la procedura avviata con la pubblicazione del bando del 25 gennaio 2012 e la approvazione in Consiglio Comunale del 21.03.2012 è illegittima e contra legem.
Avevo ritenuto mio Dovere inviare questo esposto-denuncia alla Provincia di Savona, che esercita funzioni di controllo sulle varianti ex art. 44 della L.R. 36/1997, per conoscenza alla Regione Liguria e alla Corte dei Conti, per ravvisare la illegittimità e contra legem della predetta variante; in questo caso, la delibera di affidamento della stessa ai professionisti incaricati, in assenza di una delibera del Consiglio Comunale che dimostri l’inadeguatezza del Piano Urbanistico Comunale, nei termini previsti dalla stessa Legge Regionale 36/1997 all’art.45, costituirebbe sperpero di denaro pubblico, e quindi soggetta alle reprimende della Magistratura Contabile.
Vedo che qualcuno è intervenuto per fermare una procedura illegittima, e si cerca di correre ai ripari; appariva strano che gli uffici, la Dirigente arch. Lavagno, la dott.ssa Clara Oliveri, che ha redatto la variante, che dopo l’esperienza maturata in Regione come Dirigente, avrebbe dovuto annotare la bontà e la esattezza della pregiudiziale non abbiano fermato in allora la delibera; la stessa Dott.ssa Clara Oliveri che, quando era dirigente della Regione, aveva approvato questo Piano Urbanistico Comunale; appare strano fare una verifica di adeguatezza dopo aver già redatto una variante; si cuce il vestito intorno all’intervento voluto!!! segnalerò questa ulteriore evoluzione dei fatti alla Procura della Repubblica.

Personalmente ritengo, al di là delle valutazioni di opportunità sui volumi approvati dal P.u.c. di Alassio, che questa variante, proposta per le zone collinari relative al Distretto Dt3 Zona C2 5, C2 8 ed Ambito Ar 8 Zona C2 6, di fatto è stata commissionata “ad personam” per “colpire” l’intervento in zona C2 5 di proprietà della Soc. Yarpa  Investimenti SGR S.p.a.,  in quanto nelle altre due zone di Piano non sono stati presentati progetti presso il Comune di Alassio, e le norme specifiche e puntuali della variante sono state confezionate sul progetto presentato, e questo “fumus persecutionis” si può evincere chiaramente da numerosi articoli di stampa, relativi alla promessa elettorale di questo Sindaco e questa Amministrazione di ridurre in maniera radicale i volumi della zona di Madonna delle Grazie, mentre mai negli articoli di stampa si era parlato di altre zone urbanistica, e segnatamente le C2 8 e C2 6, inserite per gettare del “fumo negli occhi.
Al di la e  al di sopra di queste considerazioni, rimane il fatto che è stato fatto un grave errore di procedura, un errore clamoroso, e si è sbeffeggiata e aggredita verbalmente la minoranza, minacciandola di denuncia, quando ha fatto notare l’irregolarità della pratica.
Invece questa procedura si è dimostrata errata, e questo ulteriore episodio ci conforta ulteriormente sulla volontà della giunta di perseguire “ad personam” un intervento previsto dal 2001 dal Piano Urbanistico Comunale, peraltro approvato dal Sindaco Avogadro, ora pentito, già previsto nel Piano Regolatore adottato nel 1999 dalla giunta di Sinistra (socialisti e comunisti), e presente come volumetria nel Piano Regolatore Generale approvato nel 1978.
Esprimiamo inoltre perplessità sul fatto che in una unica delibera del Consiglio di martedì 24 luglio sono presenti contemporaneamente: la verifica di adeguatezza, la contestuale adozione di varianti ex art. 44, che reitera quelle illegalmente adottate in precedenza, e la revoca delle delibere illecitamente adottate in precedenza, in quanto prive della propedeutica Verifica di Adeguatezza prevista dalla L.R. 36/1997.
Comunque una marcia indietro dell’amministrazione, questa volta DOVUTA per questioni di procedura urbanistica, peraltro da me sottolineato fortemente; di fatto l’ennesima figura da cioccolatai di questa amministrazione di improvvisati e pasticcioni.


                                            Marco Melgrati Consigliere Regionale gruppo P.d.L.

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