lunedì 15 novembre 2010

Elezioni Provinciali Savonesi : «Le firme del Pdl raccolte in modo corretto»


 

Barbero agì nella legge: sui fogli mancava  “Albenga”
ma era ininfluente

L’assenza dell’indicazione geografica della città (Albenga) in cui venivano raccolte le firme della lista del Popolo della Libertà-Per Vaccarezza presidente non era un motivo sufficiente per ritenere “illegittima la partecipazione della lista stessa alle Provinciali 2009.
Anche perché l’autenticatore - Angelo Barbero - si era affrettato a depositare in tribunale un’autocertificazione in cui chiariva di averle raccolte a Albenga.
È questo che hanno sentenziato i giudici del Tar accogliendo il ricorso presentato mesi fa dal Pdl (da Luigi Bussalai, Bruno Robello De Filippis, Valeria Calcagno, con i legali Piergiorgio Alberti e Andrea Mozzati) e mettendo quindi la parola fine al tormentone sulla validità della vittoria di Angelo Vaccarezza e del centrodestra nelle ultime provinciali.
Le attesissime motivazioni della sentenza sono state rese note venerdì e chiariscono per l’appunto che l’errore del consigliere autenticatore Barbero, dimenticatosi di scrivere sui fogli il nome di Albenga dove stava raccogliendo le firme, non era, in punto di diritto, una dimenticanza tale da giustificare l’esclusione della lista PdL che in un primo momento era stata decisa dall’ufficio elettorale centrale (salvo poi farla partecipare ma con “riserva”).  
Certo, è un’interpretazione che farà discutere alla luce soprattutto dell’inchiesta penale pendente in Procura che vede indagato lo stesso Barbero più altri 10 esponenti del Pdl con l’accusa di aver commesso una serie di falsi e irregolarità nella composizione delle stesse liste rispetto a cui la semplice dimenticanza della parola “Albenga” fa quasi sorridere. Il vero dubbio, quindi, è questo: che influenza avrà - se ce l’avrà - l’esito del procedimento penale sull’iter amministrativo che ha sentenziato la vittoria del centrodestra? E soprattutto: se le carte dell’inchiesta penale fossero state contenute nel fascicolo giudiziario analizzato dal Tar ci sarebbe stata la stessa sentenza di “assoluzione” per il PdL nonostante le pesanti accuse che la Procura ritiene di muovere agli 11 indagati?
Domande cui, per ora, è difficile rispondere. Ci vuole poco a capire però che l’evoluzione del procedimento penale nei prossimi mesi provocherà certamente un riacutizzarsi di polemiche e scenari politici e amministrativi incerti. Per ora ecco le motivazioni dei giudici del Tar per accogliere il ricorso del PdL. 
Hanno osservato: «La presentazione della lista “PdL” è stata accompagnata dal deposito della documentazione prevista dalla normativa, tra cui le firme degli elettori presentatori che hanno sottoscritto l’apposto modello predisposto dal Ministero; a sua volta, detto modello è stato autenticato da un pubblico ufficiale (consigliere comunale di Albenga, Angelo Barbero) nelle forme e con le modalità previste. Se nonchè l’ufficio elettorale centrale, con decreto del 09/05/2009, ha ricusato la lista ritenendo che l’autenticazione in calce alle liste fosse irrituale, in quanto priva del luogo in cui l’autenticazione stessa è avvenuta. Gli odierni ricorrenti hanno proposto reclamo avverso questo decreto, depositando articolate memorie. 
Questo collegio giudicante ritiene che detta ricusazione è stata illegittima in quanto nessuna disposizione stabilisce che l’autenticazione debba avvenire contestualmente – e in corrispondenza – all’apposizione della firma dei presentatori della lista. La norma, infatti, si limita a richiedere l’indicazione del luogo di autenticazione – e non di quello di sottoscrizione – senza disporre che l’autenticazione debba avvenire nell’immediatezza della sottoscrizione. Parimenti erronea, poi, è la tesi dell’ufficio elettorale secondo cui l’indicazione del luogo dell’autenticazione si configurerebbe come un requisito ad substantiam (la cui mancanza determinerebbe la nullità dell’autenticazione) atteso che la stessa non risulta oggettivamente comprovata. E poi sempre l’ufficio elettorale ha omesso di considerare alcuni elementi a cominciare dalla dichiarazione resa (il 09/05/2009) dal pubblico ufficiale autenticatore con la quale attestava che tutte le firme da me autenticate per la lista PdL sono state da me raccolte e autenticate nel territorio del Comune di Albenga.  
L’ufficio elettorale ha inoltre trascurato che il luogo era, comunque, desumibile dal timbro Comune di Albenga apposto sotto la data. In effetti tale timbro costituiva – e costituisce – elemento idoneo a fornire certezza circa il luogo. Il comportamento tenuto dall’ufficio elettorale – e gli impugnati decreti di ricusazione – si rivela quindi in palese contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le operazioni elettorali – e, in particolare, la verifica circa l’ammissibilità delle liste – vanno svolte dando ampia applicazione diprincipio della strumentalità delle forme proprio in considerazione della rilevanza costituzionale degli interessi in gioco. 
In ogni caso, nell’ipotesi di dubbi o perplessità circa il luogo dell’autenticazione, l’ufficio elettorale era tenuto a richiedere integrazioni o ulteriori documenti, cosa non avvenuta. 
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e và accolto»
Da www.ilsecoloxix.it  del 15 Novembre 2010

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